Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo emette un'ordinanza con la quale impone il pagamento di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio ad un dipendente ASL sospeso a seguito della violazione dell'obbligo di vaccinazione previsto per i sanitari.
Tra le motivazioni addotte vi è il richiamo al trattamento economico previsto per i dipendenti sospesi in via cautelare dal lavoro perchè sottoposti a procedimento disciplinare o penale: nella fattispecie per garantire il sostentamento della persona e della sua famiglia l'azienda è di norma tenuta alla corresponsione di un sostegno economico. L'assegno alimentare per giurisprudenza costante ha una natura non retributiva bensì assistenziale, pertanto non risulta essere incompatibile con i dettami del DL 44/2021 laddove indica che la sospensione del dipendente porta ad escludere la retribuzione legata ad una prestazione di attività lavorativa. Il Tribunale, richiamando altresì il principio di solidarietà fondato nell'articolo 2 della Costituzione e riconoscendo il pregiudizio grave e irreparibile cui incorrerebbe il ricorrente in caso di perdita della sua unica fonte reddituale, determina l'accoglienza della istanza cautelare e di conseguenza il pagamento dell'assegno alimentare da parte del datore di lavoro, in attesa dell'udienza pubblica per la trattazione del merito nell'aprile 2023.
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2022.04.28 - TAR Abruzzo - ordinanza: assegno alimentare a personale sanitario sospeso
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