Il giudice Susanna Zanda del Tribunale ordinario di Firenze ha accolto la richiesta di una ricorrente sospesa dall'esercizio della professione di psicologa con un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana di ottobre 2021. Con un'ordinanza cautelare il provvedimento di sospensione viene annullato.
Le motivazioni addotte dal giudice sono molteplici.
Innanzitutto la sospensione priva la ricorrente dell'unico mezzo di sostentamento e rischia di compromettere i suoi beni primari. Il diritto al lavoro è acquisito per nascita e riconosciuto dalla Costituzione (art.4), in questo caso viene inammissibilmente "concesso" dall'Ordine di appartenenza in virtù dell'assunzione di un trattamento sanitario.
Viene rilevato che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL 44/2021 è finalizzato ad impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario, scopo che, da quanto emerge dai report dell'AIFA, è irrangiugibile. AIFA e altri istituti di vigilanza europei quali Eudravigilance e Euromomo riportano un fenomeno opposto da quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, cioè il dilagare del contagio, la diffusione di molteplici varianti e la prevalenza di infezioni e decessi tra i vaccinati con tre dosi.
L'inefficacia dei vaccini a bloccare il contagio rende vano lo scopo di protezione della collettività e anche in considerazione delle caratteristiche dei sieri, protetti da segreto industriale e incomprensibilmente militare, i cui effetti sono sconosciuti nel medio/lungo termine e nel breve termine causa di migliaia di decessi ed eventi avversi, l'articolo 32 della Costituzione non è applicabile.
L'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola gli articoli 4, 32 e 36 della Costituzione che mette al centro la persona difendendola dallo Stato.
Il trattamento sanitario non può essere disposto se non vi è un consenso libero e informato, ma la ricorrente non intende legittimamente prestarlo.
L'ordinamento italiano e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani.
Il regolamento UE 953/2021 e la risoluzione 2361/2021 vietano agli stati membri dell'Unione di attuare qualsivoglia discriminazione ai cittadini non vaccinati.
L'Ordine degli Psicologi della Toscana ha applicato una discriminazione nel momento in cui ha sospeso la ricorrente e ha consentito ai suoi colleghi vaccinati di lavorare pur avendo essi le stesse probabilità di infettarsi e trasmettere il virus: i dati dello stesso Ministero della Salute confermano sia il dilagare del contagio tra la popolazione con alti tassi di vaccinazione, sia gli eventi avversi anche mortali cui sono soggetti i vaccinati.
La ricorrente non può essere costretta, per sostentare sè stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute.
Viene sollevato il conflitto della norma con la legislazione europea e diversi articoli della Costituzione.
Si ricorda che in più occasioni altri tribunali hanno emesso ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale.
Si richiamano infine numerose pronunzie conformi di revoca sospensione del lavoro (Tribunale di Padova, Tribunale di Sassari, Tribunale di Velletri, Tribunale di Roma, TAR Lombardia, Piemonte, Lazio).
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2022.07.11 - Tribunale di Firenze - ordinanza: annullamento sospensione psicologa
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