Dalla sentenza del Tribunale di Milano Sezione XII Penale, vengono poste alla fine del riesame alcune considerazioni molto interessanti e utili per altre cause attinenti a quella che viene considerata la violazione normativa anticovid:
Troverete qui di seguito l'intervista all'avvocato Fusillo
La richiesta di riesame è accessibile alla pagina https://www.difendersiora.it/documenti/ ... rdo-fortin
La sentenza del tribunale è consultabile al link https://www.difendersiora.it/documenti/ ... rdo-fortin
Riporto le conclusioni estrapolate che meritano di essere considerate per la novità in tema di sentenze in Italia, di seguito il copia/incolla:
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Illegittimità costituzionale e illegalità eurounitaria dell’intera normativa emergenziale
Da ultimo, la cosiddetta “normativa anticovid” è nel suo complesso incostituzionale, come formalmente si eccepisce e illegale ai sensi dell’ordinamento dell’Unione Europea onde l’istigazione a violare dette norme rientra a pieno titolo nel diritto di resistenza dei cittadini consacrato nell’art. 393 bis c.p.
Le norme emergenziali hanno leso in modo plateale una serie di diritti fondamentali consacrati nella nostra carta fondamentale e precisamente: - il diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 cost.), - il diritto alla libertà personale (art. 13 cost.), - il diritto alla libera circolazione nel territorio della Repubblica, - la libertà di riunione (art. 17 cost.), - la libertà di religione e di culto (art. 19 cost.), - il diritto alla capacità giuridica (art. 22 cost.), - il diritto di difesa e tutela in giudizio secondo i principi del giusto processo (artt. 24 e 111 cost.), - il diritto a mantenere la propria prole, negato ai lavoratori esclusi dal posto di lavoro perché non vaccinati (art. 30 cost.), - il diritto alla salute sotto il profilo del diritto all’autodeterminazione sanitaria e del diritto a non essere sottoposto a trattamenti sperimentali obbligatori (artt. 13 e 32 cost.), - il diritto allo studio e la libertà dell’insegnamento (artt. 33 e 34 cost.), - il diritto alla retribuzione che garantisca un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 cost.), - il diritto all’assistenza sociale per i cittadini che non possono lavorare (art. 38 cost.), - la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 cost.). Lo spregio della costituzione dimostrato dalla cosiddetta “normativa anticovid” di cui al capo di imputazione è talmente grave da far ritenere la reazione dei cittadini non solo giustificata ma doverosa e giusta.
È sotto gli occhi di tutti la circostanza deplorevole che le garanzie di rispetto della costituzione non abbiano funzionato nei due anni trascorsi, ipotesi questa che fu ritenuta atta a giustificare la resistenza da Mortati: “l’ipotesi giustificativa della resistenza è che le garanzie predisposte dall’ordinamento per l’integrità della costituzione non funzionino o non rispondano allo scopo per cui furono poste.” (Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1962, p. 935).
Non meno grave è l’attacco alle norme dell’Unione Europea e in particolare alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4.12.2018 C-378/17 Minister for Justice and Equality: “È incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C
Pertanto, i giudici e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario che prevale sul diritto nazionale. Sicché la “normativa anticovid”, ammesso che l’istigazione alla sua violazione possa essere considerata meritevole di una reazione penalistica, dovrebbe essere dichiarata illegale e inapplicabile da qualsiasi tribunale italiano.
Le norme della CDFUE violate sono le seguenti: diritto alla dignità umana (art. 1), - diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria (art. 3), - proibizione dei trattamenti inumani e degradanti come il divieto di lavorare (art. 4), - diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), - diritto alla protezione dei dati personali (art. 8), - libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso (artt. 10 e 11), - libertà di riunione (art. 12), - diritto all’istruzione (art. 14), - diritto al lavoro e libertà di impresa (artt. 15 e 16), - diritto di uguaglianza davanti alla legge e divieto di discriminazione (artt. 20 e 21).
Il principio del primato del diritto dell’Unione Europea su quello nazionale è ormai consolidato e pacifico. Oltre ai Trattati istitutivi, analiticamente, elencati ai sensi dell’art. 288 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), costituiscono fonti del diritto dell’Unione Europea: a) i regolamenti (che hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri); b) le direttive (che vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi); c) le decisioni (che sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da essa designati).
Le norme comunitarie, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo (CGCE 9.3.1978 Simmenthal, C-106/77) ha da tempo e a più riprese chiarito, prevalgono sulle norme di diritto interno, sia anteriori sia successive, con esse eventualmente in conflitto. Tale regola viene normalmente indicata come principio del primato del diritto comunitario che esige che non soltanto il giudice nazionale, ma anche tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, siano obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (CGCE 9.9.2003, C-198/2001 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), CGCE 17.06.1999 C-295/97 Piaggio).
Dopo un iniziale contrasto, questa posizione è stata sostanzialmente accolta, facendo riferimento all’art. 11 Cost., anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui l’autorità giurisdizionale nazionale è tenuta ad applicare le norme comunitarie disapplicando quelle nazionali contrastanti, senza necessità di un’apposita pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost. 7.11.1995, n. 482; C. Cost. 11.7.1989, n. 389).
Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, inoltre, si è chiarito che la questione della compatibilità di una norma di diritto interno con una di diritto comunitario può e deve essere esaminata d’ufficio dal giudice e non presuppone che sia tempestivamente sollevata l’eccezione da una delle parti (Cass. 18915/2004), potendo, pertanto, essere rilevata anche d’ufficio per la prima volta sia in grado di appello (Cass. 18915/2004) sia in sede di legittimità (Cass. 13225/2004; Cass. 13054/2004; Cass. 9242/2004; Cass. 8319/2004; Cass. 5241/2003; Cass. 17564/2002).
Sul punto, oltre alle sentenze già citate, vi è costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale (cfr. CGUE Sent. 01/10/2020, C-603/19 TG [Il principio del primato del diritto dell’Unione, nei suoi rapporti con il diritto interno degli Stati membri, rende ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.]; CGUE, Grande Sez., 25/06/2020, C-24/19 A [Se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali il primato sul diritto dell’Unione, anche solo provvisoriamente, in caso di contrasto con quest’ultimo, ne risulterebbe pregiudicata l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.]; CGUE, Sez. V, 14/05/2020, C-615/18 UY [Il principio del primato del diritto dell’Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto su quello degli Stati membri, impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di detti Stati.]; Corte cost., 12/05/2017, n. 111 [La non applicazione delle disposizioni di diritto interno incompatibili con il diritto dell’Unione europea - non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse - rientra tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all’osservanza del diritto dell’UE e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.]; CGUE, Sez. VIII, 26/05/2016, C-273/15 ZS “Ezernieki” [In base al principio del primato del diritto dell’Unione, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione.])
Pertanto, la “normativa anticovid” dovrebbe essere dichiarata illegale e inapplicabile con la conseguenza che l’istigazione a violarla non può avere, nemmeno in astratto, alcuna rilevanza penale.
7. Violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo
Al fine di denunciare le violazioni che il Signor FORTIN ha già subito mediante il sequestro dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si segnala che egli è soggetto a procedimento penale per un ipotetico reato di opinione che rientra nel diritto di resistenza, sopra illustrato.
Ciò costituisce una palese violazione del diritto alla libertà di pensiero e di espressione di cui agli artt. 9 e 10 CEDU e del divieto di discriminazione di cui all’art. 14 della medesima Convenzione.
Al Signor FORTIN è stato inibito di esprimere la propria opinione mediante il blocco dei canali Telegram sui quali egli, in piena legittimità, esercitava il proprio diritto a criticare ciò che sta avvenendo nel nostro paese e l’illegalità e incostituzionalità delle misure adottate dal governo e dal parlamento. Uno stato in cui i dissidenti e gli oppositori sono ridotti al silenzio mediante i processi penali e le azioni di polizia non può aspirare ad essere uno stato di diritto.