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2021.11.08 - Tribunale di Pisa - sentenza: Stato d'emergenza illegittimo

Inviato: mar 31 mag 2022, 10:55
da acavallaro
Tribunale di Pisa, 8 novembre 2021
Stato d'emergenza illegittimo: la sentenza da manuale del tribunale di Pisa
La sentenza evidenzia in primis che l'ordinamento costituzionale italiano "non contempla nè lo stato d'eccezione, nè lo stato d'emergenza, che è una declinazione dell'eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all'art. 78 della Cost.".
L'assenza di una disciplina specifica dello stato di emergenza nella Costituzione, che non è riconducibile allo stato di guerra, precisa ancora la sentenza, è stata una scelta precisa dei Costituenti, proprio per scongiurare la compressione dei diritti fondamentali. 
 "La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario".
Illegittimità che conduce, dunque, al reputare "illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonchè tutte le successive proroghe dello stesso stato d'emergenza".
Con il susseguirsi di decreti legge e Dpcm, spesso in sovrapposizione tra loro, si è assistito all'introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sul diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione, con violazione dell'art. 36 Cost., il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonchè fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione". Il tutto, ovviamente, in violazione dell'art. 3 Cost.
Pertanto quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, afferma la sentenza, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, "limite invalicabile" che non può essere superato.
Il suo superamento infatti oltre a porsi in contrasto con la Costituzione "può condurre alla violazione dei Trattati internazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Uomo, che sanciscono l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo e della dignità della persona umana".

https://www.labparlamento.it/wp-content ... E-PISA.pdf