2022.03.22 - CGA SIcilia - ordinanza: rimessione alla Corte Costituzionale
Inviato: lun 27 giu 2022, 13:04
La Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia si è espressa sul ricorso in appello presentato da un tirocinante dell'Università degli Studi di Palermo. L'ordinanza che ne risulta è uno degli atti giuridici più approfonditi e significativi dei tribunali che si sono pronunciati sull'obbligo vaccinale.
Il tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di studi in Infermieristica, in vista del completamento del percorso universitario avrebbe dovuto partecipare al tirocinio, ma l'Università ha impedito la frequenza a causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario.
Il primo ricorso al TAR Sicilia ha confermato la ragionevolezza della decisione dell'Università.
In appello il ricorrente, già guarito dalla Covid-19 in passato, ha fornito una serie di motivazioni che sono state analiticamente affrontate dai giudici della CGA. Questi hanno ritenuto necessario di approfondire alcuni aspetti segnalati, in particolare sulla sicurezza dei vaccini Covid-19, sul consenso informato al paziente e sulla risposta del sistema sanitario nazionale nel monitoraggio delle reazioni avverse; pertanto nel gennaio 2022 è stato disposto di fornire una istruttoria da parte di un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.
La relazione del suddetto collegio è stata consegnata alla Corte nel febbraio 2022.
Alla luce dei dati contenuti nella relazione e delle perizie tecniche aggiunte dall'appellante, la Corte evidenzia diverse criticità dell'obbligo vaccinale, in particolare:
1) Il tasso di segnalazione degli eventi avversi per i vaccini Covid-19 è di diverse grandezze superiore a quello per i vaccini "tradizionali". Occorre pertanto chiedersi se, a fronte di numeri così elevati di segnalazioni e di casi anche gravi o mortali, il margine di tollerabilità degli effetti dei farmaci somministrati sia rispettato e pertanto l'obbligo obbedisca ai principi dell'articolo 32 della Costituzione (e ai dettami della giurisprudenza della Corte Costituzionale sull'argomento). I dati reperibili dai database Eudravigilance mostrano una certa omogeneità nella tipologia di reazioni avverse segnalate, pertanto è lecito escludere che si tratti di casi fortuiti o imprevedibili.
2) Il sistema di monitoraggio degli eventi avversi da vaccini (farmacovigilanza di tipo passivo) non pare essere adatto da solo a recepire le segnalazioni relative a farmaci ammessi con approvazione condizionata, anche considerando i meccanismi utilizzati per processare le stesse (algoritmo OMS, relazione temporale tra inoculo e evento avverso, ecc.).
3) Non è al momento previsto un pre-triage vaccinale, che consentirebbe esami diagnostici individuali per valutare l'opportunità della vaccinazione.
4) Nel caso del consenso informato risulta irrazionale la richiesta di sottoscrizione di una manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro.
La Corte conclude rilevando che il complesso normativo alla base dell'obbligo vaccinale si pone in tensione per le motivazioni articolate, con i seguenti articoli della Costituzione:
https://www.studiosparti.it/2022/03/22/ ... ha-deciso/
Il tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di studi in Infermieristica, in vista del completamento del percorso universitario avrebbe dovuto partecipare al tirocinio, ma l'Università ha impedito la frequenza a causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario.
Il primo ricorso al TAR Sicilia ha confermato la ragionevolezza della decisione dell'Università.
In appello il ricorrente, già guarito dalla Covid-19 in passato, ha fornito una serie di motivazioni che sono state analiticamente affrontate dai giudici della CGA. Questi hanno ritenuto necessario di approfondire alcuni aspetti segnalati, in particolare sulla sicurezza dei vaccini Covid-19, sul consenso informato al paziente e sulla risposta del sistema sanitario nazionale nel monitoraggio delle reazioni avverse; pertanto nel gennaio 2022 è stato disposto di fornire una istruttoria da parte di un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.
La relazione del suddetto collegio è stata consegnata alla Corte nel febbraio 2022.
Alla luce dei dati contenuti nella relazione e delle perizie tecniche aggiunte dall'appellante, la Corte evidenzia diverse criticità dell'obbligo vaccinale, in particolare:
1) Il tasso di segnalazione degli eventi avversi per i vaccini Covid-19 è di diverse grandezze superiore a quello per i vaccini "tradizionali". Occorre pertanto chiedersi se, a fronte di numeri così elevati di segnalazioni e di casi anche gravi o mortali, il margine di tollerabilità degli effetti dei farmaci somministrati sia rispettato e pertanto l'obbligo obbedisca ai principi dell'articolo 32 della Costituzione (e ai dettami della giurisprudenza della Corte Costituzionale sull'argomento). I dati reperibili dai database Eudravigilance mostrano una certa omogeneità nella tipologia di reazioni avverse segnalate, pertanto è lecito escludere che si tratti di casi fortuiti o imprevedibili.
2) Il sistema di monitoraggio degli eventi avversi da vaccini (farmacovigilanza di tipo passivo) non pare essere adatto da solo a recepire le segnalazioni relative a farmaci ammessi con approvazione condizionata, anche considerando i meccanismi utilizzati per processare le stesse (algoritmo OMS, relazione temporale tra inoculo e evento avverso, ecc.).
3) Non è al momento previsto un pre-triage vaccinale, che consentirebbe esami diagnostici individuali per valutare l'opportunità della vaccinazione.
4) Nel caso del consenso informato risulta irrazionale la richiesta di sottoscrizione di una manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro.
La Corte conclude rilevando che il complesso normativo alla base dell'obbligo vaccinale si pone in tensione per le motivazioni articolate, con i seguenti articoli della Costituzione:
- 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità);
- 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori, oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di precauzione - avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione);
- 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio);
- 4 (diritto al lavoro);
- 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria;
- 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto.
https://www.studiosparti.it/2022/03/22/ ... ha-deciso/