L'obiettivo è aprire il processo decisionale della CC alla società civile e promuovere una maggiore trasparenza decisionale della Corte.
La delibera (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0A00443/sg) va a modificare le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale e riguardano in particolare:
- l’ammissibilità degli interventi in giudizio (art. 4, commi 6 e 7);
- l’accesso degli intervenienti agli atti processuali (art. 4-bis);
- la ricevibilità di opinioni scritte degli amici curiae (art. 4-ter);
- la facoltà di disporre l’audizione in camera di consiglio di esperti di chiara fama (art. 14-bis).
Gli ultimi due punti costituiscono la maggiore novità.
La Corte nel primo caso può accettare relazioni sul thema decidendum da parte di soggetti interessati, nel secondo caso può acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline chiedendo l'ascolto di esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite.
Più nel dettaglio l'articolo 4-ter, rubricato “Amici curiae”, stabilisce la possibilità per le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione deve essere sintetica (25.000 caratteri compresi gli spazi) nella logica di arricchire il bagaglio conoscitivo del Collegio senza aggravarne eccessivamente il lavoro. Il Presidente della CC sentito il giudice relatore, dispone un decreto per ammettere le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.
I soggetti le cui opinioni siano state ammesse non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all’udienza.
Il tema dell'obbligo vaccinale anti Covid-19 è stato molto dibattuto in diversi tribunali, ordinari e amministrativi. Più di un giudice ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale delle norme che hanno imposto la vaccinazione obbligatoria in special modo per alcune categorie di lavoratori. Sono pertanto state emesse ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale, che, in via incidentale, sarà chiamata a decidere in merito. L'ordinanza più rilevante per l'analiticità dei contenuti e delle conclusioni è quella della Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, in cui i giudici hanno sollevato profili di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del D.L. n. 44 del 2021 (convertito in l. n. 76 del 2021): https://www.giustizia-amministrativa.it ... i-sanitari.
La Consulta ha calendarizzato l'udienza di discussione del tema il 29 novembre 2022.
Avvalendosi dell'istituto Amici curiae alcune associazioni hanno consegnato relazioni per avvalorare la tesi dell'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale:
- Confederazione Legale (https://mega.nz/file/QTtk0ZYS#cumHHuEiP ... 7Lyqn8uquc)