2022.07.05 - Tribunale di Catania - ordinanza: reintegro assistente sociale con esenzione vaccinale
Inviato: lun 25 lug 2022, 14:03
La giudice Federica Porcelli del Tribunale di Catania accoglie la richiesta di reintegro della ricorrente, impiegata come assistente sociale nella Comunità Terapeutica Assistita in regime convenzionale con l’Asp di Catania, sospesa perché inadempiente all'obbligo vaccinale.
La lavoratrice avendo effettuato la prima vaccinazione con il farmaco Pfizer e avendo contratto un effetto avverso a seguito di questa aveva ottenuto il differimento e successivamente l'esenzione dal personale dell'HUB vaccinale. L'azienda ritenendo non valida l'esenzione e non possibile il ricollocamento della lavoratrice ad altre mansioni ha deciso di procedere alla sospensione della stessa fino al termine dell'obbligo vaccinale.
La giudice, riconoscendo che la sospensione possa causare un danno grave e irreparabile alla ricorrente, che l'esenzione debba essere ritenuta valida in quanto emessa da un organo pubblico, che la legge preveda espressamente che in caso di differimento o esenzione dalla vaccinazione il lavoratore debba essere ricollocato in mansioni diverse per evitare la diffusione del contagio, valutando che l'azienda in questione non possa dimostrare di essersi diligentemente adoperata per trovare una soluzione di ricollocamento, dichiara che la sospensione sia stata erogata illegittimamente e debba essere revocata: la lavoratrice può riprendere l'attività con idonee misure di sicurezza o, se ciò non fosse possibile, ella deve essere ricollocata con mansioni diverse senza decurtazione dello stipendio.
https://mega.nz/file/dTETiRQa#gCrNWZRQF ... qv8lrhMCU4
La lavoratrice avendo effettuato la prima vaccinazione con il farmaco Pfizer e avendo contratto un effetto avverso a seguito di questa aveva ottenuto il differimento e successivamente l'esenzione dal personale dell'HUB vaccinale. L'azienda ritenendo non valida l'esenzione e non possibile il ricollocamento della lavoratrice ad altre mansioni ha deciso di procedere alla sospensione della stessa fino al termine dell'obbligo vaccinale.
La giudice, riconoscendo che la sospensione possa causare un danno grave e irreparabile alla ricorrente, che l'esenzione debba essere ritenuta valida in quanto emessa da un organo pubblico, che la legge preveda espressamente che in caso di differimento o esenzione dalla vaccinazione il lavoratore debba essere ricollocato in mansioni diverse per evitare la diffusione del contagio, valutando che l'azienda in questione non possa dimostrare di essersi diligentemente adoperata per trovare una soluzione di ricollocamento, dichiara che la sospensione sia stata erogata illegittimamente e debba essere revocata: la lavoratrice può riprendere l'attività con idonee misure di sicurezza o, se ciò non fosse possibile, ella deve essere ricollocata con mansioni diverse senza decurtazione dello stipendio.
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