2022.02.28 - Tribunale di Pisa - ordinanza: messa in prova imputato non vaccinato
Inviato: ven 29 lug 2022, 19:41
La giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa emette un'ordinanza con la quale dà ragione al ricorrente, imputato cui è stato impedito il lavoro di pubblica utilità in quanto non vaccinato contro il SARS-Cov-2.
L'Ufficio di Esecuzione Penale di Pisa ha negato all'imputato la messa in prova con la motivazione che lo stesso non si era sottoposto alla vaccinazione.
La giudice rigetta questa decisione per svariati motivi:
- il soggetto in questione non ha i requisiti per ricadere in una delle categorie sottoposte al cosiddetto green pass rafforzato (lavoratori) o all'obbligo vaccinale (ultracinquantenni);
- non si può chiamare in causa il principio solidaristico in quanto è ormai dimostrato che gli attuali vaccini non impediscono la trasmissione del contagio;
- il consenso dell'imputato non può essere coartato;
- i vaccini autorizzati sono ancora in fase di sperimentazione e non è dato sapere quali possano essere gli effetti collaterali nel tempo;
- il codice penale non prevede la vaccinazione anti Covid-19 per l'accesso all'istituto della messa in prova;
- qualora l'imputato rifiuti la vaccinazione e gli sia inibito di svolgere la messa in prova, questi dovrebbe sottoporsi all'alea del processo ordinario, con possibile pronuncia di sentenza del reato, anzichè di proscioglimento per estinzione del reato.
La giudice dispone pertanto che la UEPE di Pisa si attivi per individuare una associazione che svolga attività o servizi che non prevedono l'ottemperanza dell'obbligo vaccinale o il possesso del green pass rafforzato e di predisporre il programma dei lavori di pubblica utilità.
https://mega.nz/file/YDFQHZiK#J3gPPBAaV ... VDS9xsdW-k
L'Ufficio di Esecuzione Penale di Pisa ha negato all'imputato la messa in prova con la motivazione che lo stesso non si era sottoposto alla vaccinazione.
La giudice rigetta questa decisione per svariati motivi:
- il soggetto in questione non ha i requisiti per ricadere in una delle categorie sottoposte al cosiddetto green pass rafforzato (lavoratori) o all'obbligo vaccinale (ultracinquantenni);
- non si può chiamare in causa il principio solidaristico in quanto è ormai dimostrato che gli attuali vaccini non impediscono la trasmissione del contagio;
- il consenso dell'imputato non può essere coartato;
- i vaccini autorizzati sono ancora in fase di sperimentazione e non è dato sapere quali possano essere gli effetti collaterali nel tempo;
- il codice penale non prevede la vaccinazione anti Covid-19 per l'accesso all'istituto della messa in prova;
- qualora l'imputato rifiuti la vaccinazione e gli sia inibito di svolgere la messa in prova, questi dovrebbe sottoporsi all'alea del processo ordinario, con possibile pronuncia di sentenza del reato, anzichè di proscioglimento per estinzione del reato.
La giudice dispone pertanto che la UEPE di Pisa si attivi per individuare una associazione che svolga attività o servizi che non prevedono l'ottemperanza dell'obbligo vaccinale o il possesso del green pass rafforzato e di predisporre il programma dei lavori di pubblica utilità.
https://mega.nz/file/YDFQHZiK#J3gPPBAaV ... VDS9xsdW-k