Il giudice del lavoro Dott.ssa A. Mari nella sentenza scrive che la sospensione del lavoratore senza retribuzione costituisce l’extrema ratio e vi è un preciso obbligo dell’azienda di verificare l’esistenza di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall’altro, con la tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
La ricorrente, impiegata presso l'ASL e esentata dalla vaccinazione in ragione di specifiche condizioni cliniche, era stata sospesa e privata dalla retribuzione senza che l'azienda avesse avviato un'istruttoria per determinare la possibilità di reimpiego in altre mansioni che escludessero il contatto con i pazienti (obbligo datoriale previsto dalla norma vigente all'epoca). Il giudice delibera non soltanto la riammissione in servizio della dipendente ma condanna altresì l'ASL al pagamento degli arretrati con gli interessi maturati.
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2022.03.31 - Tribunale di Benevento - sentenza: reintegro in servizio con diversa mansione per personale sanitario
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