Il giudice del Tribunale di Ivrea ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione avviato da un istituto scolastico nei confronti di una collaboratrice non vaccinata assente dal lavoro per motivi di salute. L'Amministrazione scolastica aveva aveva inteso estendere l’obbligo vaccinale previsto dal DL 44/2021 a tutto il personale a prescindere dalla condizione di stato (malattia, aspettativa, ecc.) in cui versava al momento il
dipendente, assente dal servizio.
Il giudice rileva che la sospensione dal servizio, nell’ottica del legislatore, non è una misura punitiva; la stessa, invece, risponde all’esigenza di
allontanare dall’ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. Il lavoratore in congedo per malattia non entra in contatto né con colleghi né con gli studenti e, dunque, non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Conseguentemente il giudice, accogliendo integralmente la tesi di parte ricorrente, ha stabilito che la sospensione dal servizio di un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia si configura come una decisione o del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi.
L'istituto scolastico pertanto è stato condannato a risarcire il danno alla lavoratrice e restituire tutti gli emolumenti ingiustamente trattenuti.
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2022.06.30 - Tribunale di Ivrea - sentenza: annullamento sospensione collaboratrice scolastica in malattia
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