2022.07.08 - Tribunale di Padova - sentenza: reintegro sanitaria sospesa guarita, differimento vaccinazione a 12 mesi

Sentenze in materia di sospensione

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Mistobaan
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2022.07.08 - Tribunale di Padova - sentenza: reintegro sanitaria sospesa guarita, differimento vaccinazione a 12 mesi

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Il giudice del lavoro Roberto Beghini del Tribunale di Padova emette una sentenza di reintegro di una impiegata amministrativa in forze all'Ulss di Padova sospesa perché non vaccinata, sebbene guarita dalla malattia Covid-19.
L'azienda aveva preteso che la lavoratrice si vaccinasse entro 3 mesi dall'avvenuta guarigione, appellandosi alla circolare ministeriale n. 8284 del 03-03-2021 e questa, non ottemperando, ha subito un provvedimento di sospensione dal lavoro.
Il giudice ha rilevato che la tempistica per la vaccinazione delle persone guarite dalla malattia è stata modificata successivamente dalla circolare n. 32.884 del 21-07-2021 la quale prevede un arco temporale da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi dalla guarigione.
Considerato il criterio cronologico ex art. 15 delle preleggi, ed in ragione della presenza di un parere scientifico nuovo alla base della seconda circolare, in cui è assente un riferimento alla persistente vigenza della precedente, non si può ignorare la prevalenza della seconda circolare sulla prima, come in effetti ha fatto l'Ulss avviando il provvedimento di sospensione.
Inoltre dal momento che il periodo di effettuazione della vaccinazione indicato dall'ultima circolare prevede un termine (preferibile) di 6 mesi, ed uno (massimo) di 12 mesi, il giudice ritiene che il suddetto termine sospensivo ex lege vada individuato secondo l’unica interpretazione possibile che risulti costituzionalmente orientata, ovvero nel termine dei 12 mesi, in applicazione dell’art. 32 della Costituzione, alla cui stregua la libertà di autodeterminazione della persona in materia sanitaria esclude la soggezione del lavoratore alla potestà del datore di lavoro, come accadrebbe laddove la norma attribuisse ah quest’ultimo il potere di scegliere, a tali fini, uno dei due termini menzionati.
Il giudice conclude scrivendo che la sospensione è illegittima perchè in contrasto con la circolare n. 32.884 del 21-07-2021 e che la lavoratrice deve essere autorizzata al rientro al lavoro pur in assenza della vaccinazione, che dovrà essere espletata entro il termine di 12 mesi.

https://avvocatiliberi.legal/tribunale- ... uarigione/
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