Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia accoglie la richiesta della ricorrente (psicologa) ed emette un decreto cautelare che sospende parzialmente l'efficacia del provvedimento, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, «l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie».
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2022.02.14 - TAR Lombardia - decreto cautelare e ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale
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