Il giudice del lavoro Giampaolo Cervelli del Tribunale di Perugia emette una sentenza di reintegro di un tecnico di laboratorio in forze all'Azienda Ospedaliera di Perugia, sospeso per non essersi sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19.
La ricorrente aveva contestato il provvedimento dell'azienda in quanto adibita a mansioni che la escludevano da contatti interpersonali con colleghi o pazienti, né l'azienda si era impegnata ad un eventuale ricollocamento.
Il giudice osserva che la motivazione della sospensione non può esclusivamente basarsi sulla constatazione dell'omessa vaccinazione ma deve invece tenere conto dell'occorrenza di tutti i presupposti espressamente individuati dal Legislatore; nel caso di specie la lavoratrice svolgendo le sue mansioni in un ambiente isolato non rappresentava un rischio concreto di contagio di SARS-Cov-2 e l'atto di sospensione per mera omissione della vaccinazione non era legittimo e deve dunque essere annullato.
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2022.07.15 - Tribunale di Perugia - sentenza: reintegro tecnico di laboratorio sospeso
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